Cassonetti rifiuti: dove vanno posizionati?

2022-10-09 21:04:20 By : Ms. Nancy Yu

Dove devono essere collocati i contenitori per la raccolta dell’immondizia; cosa fare se sono troppo vicini alle case e provocano cattivi odori.

Un problema ricorrente per tutti gli italiani è quello di capire dove vanno posizionati i cassonetti dei rifiuti. C’è chi se li ritrova sotto le finestre di casa e chi, invece, li ha a distanza di centinaia di metri dalla propria abitazione. Insomma, nella maggior parte dei casi, sono troppo vicini o troppo lontani: il giusto mezzo è piuttosto raro.

La questione non riguarda soltanto la comodità di avere i punti di raccolta vicino casa (ma non troppo); il vero nodo è quello dell’igiene, specialmente quando si tratta dei bidoni destinati alla raccolta dell’umido o all’indifferenziata. Se questi tipi di rifiuti non vengono raccolti in fretta possono provocare cattivi odori, infezioni e arrivo di animali: formiche, insetti, topi e, ultimamente, anche bestiame selvatico, come i cinghiali che si sono introdotti anche nelle grandi città. Per alcuni tipi di edifici, come quelli di pregio e di interesse artistico o storico, si pone anche un problema di decoro: la presenza dei cassonetti può degradare l’estetica del fabbricato.

La normativa generale per il collocamento dei cassonetti dei rifiuti è contenuta nell’art. 25 del Codice della strada: i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani «di qualsiasi tipo e natura» devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. Inoltre, vanno posizionati in apposite sedi e, ove possibile, in un punto esterno alla carreggiata, in modo da non costituire ostacolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Di regola, i cassonetti e i bidoni non possono essere posizionati a una distanza inferiore a cinque metri dagli incroci e non possono occupare i marciapiedi, a meno che non vengano ricavati appositi spazi che garantiscano una larghezza minima di almeno un metro per il transito.

Il Regolamento di attuazione al Codice della strada [1] prescrive, inoltre, l’uso di pannelli adesivi da applicare sui cassonetti in modo da segnalarne la presenza e renderli visibili anche nelle ore notturne.

I regolamenti comunali integrano queste previsioni generali del Codice della strada e stabiliscono, in appositi piani di posizionamento, i precisi punti di ubicazione dei cassonetti sul territorio comunale e la loro ripartizione tra i vari tipi di rifiuti (umido, plastica, vetro, indifferenziata, vestiti, ecc.). Le delibere di adozione di questi regolamenti sono pubblicate nell’albo pretorio del Comune e, in ogni caso, devono essere esibite dagli uffici competenti su richiesta dei cittadini interessati.

Applicando, per analogia, la normativa sulle distanze previste dal Codice civile (che però non menziona espressamente cassonetti, bidoni o altri contenitori per la raccolta dei rifiuti) si ritiene che essi debbano distare almeno 5 metri dalle porte e finestre degli edifici e dagli accessi delle attività commerciali aperte al pubblico (bar, negozi, ecc.) e 3 metri dagli accessi pedonali o carrabili ai fabbricati. In via residuale, una norma civilistica dettata per pozzi, fosse e latrine (art. 889 Cod. civ.) impone di rispettare la distanza di almeno due metri, ma fa salve le diverse disposizioni dei regolamenti locali.

Un suggerimento indiretto su come far spostare i cassonetti dei rifiuti troppo vicini alle case arriva da una nuova sentenza del Tar Lazio [1]. Un condominio aveva fatto ricorso contro il silenzio dell’azienda comunale addetta alla raccolta rifiuti ad un’istanza di accesso agli atti amministrativi riguardanti il posizionamento dei bidoni dell’immondizia in prossimità dello stabile. I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo questo diniego, intimando un termine di 30 giorni per adempiere ed esibire i documenti e, in particolare, il piano di posizionamento predisposto dal Comune.

I condomini di un palazzo romano si erano lamentati proprio del fatto che i «secchioni per la raccolta dell’indifferenziata» erano situati «a pochi metri dalle finestre e dai balconi degli appartamenti» e ciò comportava «un continuo accumulo di immondizia maleodorante, soprattutto nei mesi estivi, generando una situazione gravemente insalubre per i condomini, in particolare quelli dei piani più bassi, oltre a una lesione del decoro del condominio stesso».

Così, di fronte a queste esigenze meritevoli di tutela giuridica, i giudici hanno sancito che non può rimanere inevasa l’istanza dei privati volta a chiedere lo spostamento dei bidoni. E gli atti amministrativi potranno servire per instaurare un’azione giudiziaria contro il Comune interessato che non ha provveduto alla rimozione dei cassonetti lesivi dell’igiene e del decoro. Infatti, se i bidoni dei rifiuti causano esalazioni intollerabili che penetrano nelle abitazioni, la giurisprudenza riconosce il diritto dei residenti a ricorrere all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 844 del Codice civile, per far cessare le immissioni moleste e nocive alla salute ed ottenere anche il risarcimento dei danni dal Comune e dalla società incaricata della raccolta. Leggi anche “Cassonetti rifiuti troppo vicini: che fare?“.

[1] Art. 68 D.P.R. n. 495/1992 del 16.12.1992.

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